Informazioni di base sulla previdenza complementare
La previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Si fonda su una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio previdenziale degli iscritti e lo valorizzano attraverso i rendimenti ottenuti investendolo sui mercati finanziari.
Chiunque intenda costruirsi una pensione complementare, indipendentemente dall’attività svolta, può aderire a un fondo pensione. L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria.
È possibile costruirsi una pensione complementare mediante l’adesione ad una delle forme pensionistiche complementari – fondi pensione negoziali (chiusi), fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), fondi pensione preesistenti. I fondi pensione sono vigilati dalla COVIP, l’Autorità di vigilanza preposta al controllo del settore.
Il fondo pensione negoziale è una forma di previdenza complementare rivolta ai lavoratori dipendenti privati o pubblici costituito in base all’iniziativa delle parti sociali mediante accordi collettivi a qualunque livello, nonché per effetto di regolamenti aziendali o di accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di rilievo almeno regionale. È aperto all’adesione dei lavoratori appartenenti a imprese, gruppi di imprese o enti, settori o categorie, comparti o raggruppamenti per i quali trova applicazione l’accordo istitutivo. Per i lavoratori dipendenti, gli accordi collettivi e i regolamenti aziendali individuano la misura minima del contributo del datore di lavoro e dei lavoratori.
Il fondo pensione aperto è una forma pensionistica istituita da banche, SGR, imprese d’investimento e imprese di assicurazione rivolta, in linea di principio, a tutti. Possono aderire a tali fondi anche soggetti che non svolgono attività lavorativa. L’adesione è consentita su base individuale ovvero su base collettiva, in quest’ultimo caso è previsto il contributo del datore di lavoro e, nella prevalenza dei casi, anche il versamento del TFR. I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, con delibera dell’organo di amministrazione della società.
Il fondo pensione preesistente è una forma di previdenza complementare che risulta già istituita alla data del 15 novembre 1992 ed è destinata a specifici ambiti di lavoratori dipendenti individuati dai contratti o accordi collettivi anche aziendali o interaziendali. L’adesione avviene su base collettiva e viene di solito previsto un contributo del datore di lavoro. Sono denominati “autonomi” quelli dotati di soggettività giuridica e “interni” quelli costituiti. Sono denominati “autonomi” quelli dotati di soggettività giuridica e “interni” quelli costituiti come posta di bilancio o patrimonio di destinazione all’interno di banche, imprese di assicurazione o altri enti e società.
Il PIP (Piano individuale pensionistico) è una forma pensionistica complementare realizzata attraverso un contratto di assicurazione sulla vita a cui è possibile aderire solo su base individuale indipendentemente dall’attività lavorativa. Il PIP non può essere destinatario di conferimento del TFR per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (o con modalità tacite per i lavoratori dipendenti del settore privato).
I PIP sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della compagnia che li istituisce in quanto è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non può essere utilizzato per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società.
Sono denominati PIP “nuovi” i PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005 e iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP. I PIP “vecchi” sono relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti previsti dal Decreto lgs. 252/2005 e, pertanto, non possono raccogliere nuove adesioni.
La posizione individuale (o conto individuale) corrisponde all’ammontare dei contributi versati durante il periodo di adesione al fondo (contributi a carico del lavoratore e, per i lavoratori dipendenti eventuali contributi del datore di lavoro e TFR) sommati ai rendimenti realizzati con l’investimento nei mercati finanziari, al netto delle spese e dell’imposta sui rendimenti.
Ogni anno l’ammontare e la variazione della posizione individuale rispetto all’anno precedente sono comunicate dal fondo pensione all’iscritto nella “Comunicazione periodica”. Con tale documento viene anche trasmessa “La mia pensione complementare” che contiene una simulazione tempo per tempo della posizione individuale dell’aderente e dell’importo presunto della rendita attesa al momento del pensionamento.
La capitalizzazione individuale è il sistema tecnico-finanziario in base al quale il montante accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto (contributi e rendimenti netti ottenuti dagli investimenti) costituisce la base per il pagamento delle prestazioni pensionistiche.
Il fondo pensione mono-comparto prevede una sola linea (o comparto) d’investimento. Nel fondo pensione multi-comparto invece sono previste più linee d’investimento con differenti profili di rischio e di rendimento. Le linee di investimento sono classificate in base alle seguenti categorie: garantite - che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi; obbligazionarie (pure e miste) - a seconda che investano esclusivamente o principalmente in obbligazioni; azionarie investono solo o principalmente in azioni; bilanciate- che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale.
E’ importante che l’iscritto conosca le varie opzioni di investimento, perché a ognuna corrisponde un profilo di rischio e di rendimento diverso, e che scelga la linea cui aderire a seguito di opportune valutazioni della propria situazione lavorativa, del patrimonio personale, dell’orizzonte temporale di permanenza nel fondo e delle proprie aspettative pensionistiche.
I contributi degli iscritti (compresa la quota del TFR e l’eventuale contributo del datore di lavoro) vengono investiti nei mercati finanziari secondo le diverse linee di investimento offerte dal fondo pensione all’aderente. Nei fondi pensione negoziali, il patrimonio viene affidato a soggetti professionali autorizzati a svolgere tale attività (banche, imprese d’investimento, SGR o imprese di assicurazione), che hanno il compito di investire le risorse del fondo pensione nei mercati finanziari secondo quanto stabilito nella “convenzione di gestione” stipulata con il fondo pensione stesso. Nei fondi pensione aperti e nei PIP gli investimenti sono gestiti in genere direttamente dalla società (banca, SGR, impresa di investimento o impresa di assicurazione) che ha istituito il fondo pensione aperto o PIP.
Le risorse del fondo pensione sono custodite da un depositario a ciò autorizzato (ad esempio banca) che ha il compito di verificare che le operazioni di investimento siano conformi alla normativa (Decreto lgs. 252/2005 e DM Economia 166/2014) e a quanto stabilito nello Statuto/Regolamento del fondo pensione.
Il Fondo di Tesoreria (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile) è previsto all’art. 1, comma 755, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ed è gestito dall’INPS.
Al Fondo di Tesoreria affluisce il TFR maturando dei lavoratori dipendenti di aziende con almeno 60 addetti, i quali intendano conservare il TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 del codice civile mantenendolo in azienda.
La COVIP, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, è l’Autorità dedicata a vigilare sul buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Essa, attraverso il costante monitoraggio delle strutture organizzative, gestionali e finanziarie di tutte le forme pensionistiche complementari, verifica che esse mantengano un comportamento corretto e trasparente nei confronti degli aderenti, coerente con l’obiettivo di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
È il Registro pubblico tenuto dalla COVIP a cui sono iscritti tutti i fondi pensione vigilati dalla stessa. L’Albo contiene gli elementi identificativi dei singoli fondi (numero di iscrizione, denominazione, indirizzo ecc.) ed è consultabile online nel sito della COVIP. Il numero d’iscrizione all’Albo risulta anche dalla documentazione che il fondo pensione rilascia all’iscritto al momento dell’adesione.
Informazioni sull'adesione alla previdenza complementare
La previdenza complementare nasce con l’obiettivo primario di integrare la pensione pubblica. La previdenza complementare offre una serie di vantaggi fiscali durante il periodo di adesione e sulle prestazioni (cfr. sezione fiscalità). Inoltre, nelle adesioni collettive il lavoratore beneficia del contributo del datore di lavoro.
Alcune “prestazioni” permettono agli iscritti, in circostanze ben precise, di poter accedere ai propri risparmi anche prima del pensionamento:
- Le anticipazioni: prevedono la possibilità di richiedere al fondo pensione una parte delle somme versate, mantenendo comunque attiva l’iscrizione al fondo;
- Il trasferimento: permette di cambiare fondo pensione, trasferendo tutte le somme al momento accumulate nel nuovo fondo scelto;
- I riscatti: prevedono la possibilità, in caso di discontinuità lavorativa, di richiedere tutte le somme versate (riscatto totale) o una parte di esse (riscatto parziale). In caso di riscatto totale, il rapporto con il fondo pensione si conclude.
È importante aderire alla previdenza complementare sin dall’inizio della propria vita lavorativa perché l’importo della pensione complementare dipende anche dalla durata del periodo di versamento (più anni di partecipazione al fondo pensione = più contributi versati). Inoltre, più ampio è l’orizzonte temporale della partecipazione alla previdenza complementare, maggiore è la possibilità di equilibrare gli effetti di eventuali andamenti alterni dei mercati finanziari.
Il pensionato titolare di una pensione di vecchiaia non può aderire alla previdenza complementare, se non nel caso in cui continui a svolgere attività di lavoro dipendente, mentre può aderirvi il pensionato titolare di una pensione anticipata o di invalidità a condizione che l’adesione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia nel regime di previdenza obbligatoria a cui appartiene.
Se si è pensionato di vecchiaia e si continua a svolgere un’attività lavorativa è possibile iscriversi a un fondo pensione.
L’iscritto a un fondo pensione può continuare a versare i contributi anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile a condizione che possa far valere, al compimento dell’età prevista per il pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore della previdenza complementare.
Informazioni sul trattamento fiscale della previdenza complementare
Durante la fase di accumulo è possibile dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati al fondo pensione fino al limite di 5.300,00 euro. Tale importo comprende l’eventuale contributo del tuo datore di lavoro. È esclusa dalla deduzione la quota del TFR.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito dedurre un importo maggiore: nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a fondi pensione è possibile infatti dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati,e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi euro 7.950,00 annui).
I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.
Inoltre, il montante accumulato nel fondo pensione non costituisce ricchezza mobiliare ai fini ISEE e non è soggetto al bollo dello 0,2 per mille.
Sono deducibili anche i contributi versati per i familiari a carico, fermo restando l’importo complessivo di 5.300,00 euro; la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone a carico.
Se si è lavoratori dipendenti e si effettuano versamenti per il tramite dell’azienda, il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato direttamente in busta paga dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta; solo eventuali contribuzioni aggiuntive vanno dichiarate e documentate in sede di dichiarazione dei redditi.
Se si effettua il versamento dei soli contributi volontari, il recupero fiscale sui versamenti effettuati avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui si versino contributi in misura superiore al limite di deducibilità previsto (5.300,00 euro annui o limite maggiore in caso di extradeducibilità per occupati post 2007), si è tenuti a comunicare alla forma pensionistica complementare l’entità dei contributi versati e non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento stesso, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, al fine di non assoggettarli a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni.
Se si aderisce contemporaneamente a più forme di previdenza complementare il limite della deducibilità dei contributi versati è complessivamente di 5.300,00 euro annui.
Al momento della pensione, quanto deriva dai contributi se si decide di legare la prestazione pensionistica complementare alla vita attesa residua ISTAT, la parte derivante dai contributi dedotti è tassata con un’aliquota dal 15% al 9%, a seconda degli anni di permanenza nel fondo. A partire dal 15° anno di contribuzione, l'aliquota verrà ridotta annualmente dello 0,30% fino a un minimo del 9%.
Con lo stesso meccanismo se invece, al momento della pensione, si decide di optare per una prestazione previdenziale che non sia legata alla vita attesa residua ISTAT, (le nuove rendite a erogazione frazionata introdotte da metà 2026), la parte derivante dai contributi dedotti, è tassata con un’aliquota dal 20% al 15%, con una riduzione annua, a partire sempre dal 15°, dello 0,25%.
Quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%; tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Se il riscatto è dovuto alla perdita del requisito di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle previste dall’art. 14, commi 2 e 3, del Decreto lgs. 252/2005 (i quali prevedono, quali cause di riscatto, l’inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, la mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica), allora la tassazione è del 23%.
Se la richiesta di anticipazione riguarda spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%; tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l’aliquota è pari al 23%.
Il trasferimento della posizione individuale verso un’altra forma pensionistica complementare è esente da ogni onere fiscale. È fatta salva l’applicazione da parte del fondo di provenienza di spese fisse, correlate alla copertura dei relativi oneri amministrativi, come stabilito dallo Statuto/Regolamento e dalla Nota informativa del fondo stesso.
Esiste il Fondo di Garanzia dell’INPS a cui l’iscritto può rivolgersi ma solo nel caso in cui il datore di lavoro inadempiente sia interessato da procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o concordato preventivo ovvero il credito sia rimasto insoddisfatto in esito ad azioni esecutive.
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Informazioni generali sul conferimento del TFR alla previdenza complementare
In caso di prima assunzione:
Entro 60 giorni dalla prima assunzione (6 mesi, invece, per chi viene assunto prima del 1° luglio 2026), il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio TFR. Può destinarlo a una forma pensionistica complementare (compilando il modello TFR2), aderendovi, oppure, lasciarlo presso l’azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare. In quest’ultimo caso la scelta può essere sempre rivista in favore della previdenza complementare.
In mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore in merito al TFR opera il meccanismo del silenzio-assenso per gli assunti fino al 30 giugno 2026 e l’adesione automatica per gli assunti dopo il 1° luglio 2026: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso il lavoratore aderisce “automaticamente” al fondo pensione. Se non è previsto un fondo pensione di riferimento, il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa (FONDINPS fino al 30 settembre 2020 e dal 1° ottobre 2020 al “Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini” –“COMETA”).
In caso di nuovo rapporto di lavoro:
Se nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il TFR in azienda, oppure se a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro il lavoratore ha riscattato interamente la propria posizione nel fondo pensione dove versava il TFR, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base della scelta precedente, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.
Se a seguito della variazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata alimentata da TFR, lo stesso deve indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di TFR futuro, tenendo conto delle opportunità che derivano dal nuovo rapporto di lavoro. Anche in questo caso si hanno a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione (o sei mesi se l'assunzione avviene entro il 30 giugno 2026) per manifestare la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento in azienda, ma si limiterà all’individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR che matura dalla data di assunzione. La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario (anche senza effettuare nuovi versamenti) o trasferita al nuovo fondo pensione. Se, a seguito della variazione del rapporto di lavoro, si sono persi i requisiti soggettivi per l’iscrizione al fondo di previdenza del precedente rapporto, è sempre possibile riscattare la posizione qualora non sia stata trasferita ad altro fondo.
Sì, è possibile, se gli accordi lo consentono.
Per i dipendenti pubblici le scelte possibili variano a seconda della data di assunzione e della tipologia di rapporto contrattuale instaurato.
Lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000
Questi lavoratori sono sempre in regime di TFR e se aderiscono alla previdenza complementare destinano integralmente gli accantonamenti di TFR maturati dopo l’adesione.
Lavoratori assunti a tempo determinato con contratto in corso o successivo al 30 maggio 2000
Questi lavoratori sono in regime di TFR. Le misure e le condizioni per gli accantonamenti del TFR da destinare, in caso di adesione a previdenza complementare, sono definiti dalla contrattazione collettiva.
Lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001
Questi lavoratori sono in regime di TFS ma possono optare per il TFR mediante l’adesione al fondo pensione di categoria.
In tal caso, le quote di TFR destinate alla previdenza complementare sono stabilite dalla contrattazione collettiva.
Come vengono contabilizzati gli accantonamenti del TFR nella previdenza complementare?
Le quote di TFR dei dipendenti pubblici non sono versate al fondo pensione ma sono accantonate figurativamente presso:
- l’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici), con riferimento ai dipendenti iscritti a detto Istituto;
- il datore di lavoro con riferimento ai dipendenti di amministrazioni che provvedono direttamente all’erogazione del TFS o TFR.
L’INPS, o i datori di lavoro, provvedono, nella prima fase di avvio del fondo pensione, a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2005.
Quando il fondo pensione raggiunge una struttura finanziaria consolidata - d’intesa con l’INPS e con le parti istitutive - si applica invece il rendimento netto effettivo realizzato dal fondo pensione. Il trasferimento di queste somme al fondo pensione avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici); quando si verifica tale circostanza, l’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.
Informazioni sulle prestazioni in favore degli aderenti alla previdenza complementare
Durante la fase di accumulo, è possibile chiedere al fondo una somma a titolo di anticipazione o di riscatto sempreché sussistano i presupposti individuati dalla normativa e dal fondo pensione, che possono prevedere un minimo di permanenza nel fondo e importi differenziati in relazione ai motivi che giustificano la liquidazione.
Raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria e potendo far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile ottenere una rendita pensionistica, oppure una prestazione in capitale (solo se il 70% del montante accumulato genera una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS), oppure per la liquidazione in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante accumulato ed il resto in rendita.
E’ possibile, inoltre, ottenere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), che consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge.
La legge 199/2025 ha allargato il ventaglio di prestazioni disponibili in alternativa alla rendita vitalizia per chi detiene un fondo pensione: dal 1 luglio 2026 sono infatti disponibili la rendita a durata definita, pagata per un periodo corrispondente alla vita attesa residua come determinata dalle tavole ISTAT, e prelievi flessibili liberamente determinabili; è stata inoltre introdotta l’erogazione frazionata in un minimo di 5 anni che risulta però prorogata al 31 ottobre 2026.
L’intera liquidazione in forma di capitale della posizione individuale è possibile solo se l’importo della pensione complementare è esiguo (la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale) oppure se il richiedente ha aderito alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993 (cosiddetto “vecchio iscritto”) iscrivendosi a un fondo pensione preesistente (cioè un fondo già istituto alla data del 15 novembre 1992).
Per sostenere spese sanitarie a seguito di terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, che riguardano l’iscritto, il coniuge e i figli, si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento.
Per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata soltanto dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Per ulteriori esigenze non documentate è possibile ottenere una somma fino al 30% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata solo dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.
L’anticipazione può essere richiesta più volte.
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale.
La somma prelevata a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e quindi la prestazione pensionistica. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento.
Si, anche dopo aver riscattato il 50% del montante maturato (in caso di inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria) è possibile richiedere un’anticipazione.
È possibile riscattare la posizione individuale in forma parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata nei casi di:
- Cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- Mobilità, licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
È consentito il riscatto totale nei casi di:
- Invalidità permanente, da cui deriva una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- Inoccupazione oltre i 48 mesi;
- Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo (ad esempio per licenziamento).
L’aderente può chiedere la Rendita integrativa temporanea Anticipata (RITA) in presenza delle seguenti condizioni: cessazione dell'attività lavorativa; maturazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa; requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza; almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
È possibile chiedere il riscatto per inoccupazione solo se tale condizione si è verificata successivamente all’adesione alla previdenza complementare.
In caso di CIG a zero ore per la durata di almeno 12 mesi è consentito il riscatto parziale.
In caso di decesso dell’iscritto, la sua posizione di previdenza complementare verrà trattata in maniera diversa in base alle seguenti casistiche:
Il decesso avviene prima che abbia l’iscritto abbia richiesto le prestazioni:
In questo caso la posizione individuale maturata dall’iscritto deceduto può essere riscattata in primo luogo dai soggetti designati dall’iscritto; in assenza di designazione da parte dell’iscritto, la posizione viene liquidata agli eredi, legittimi o testamentari.
Il decesso avviene in un momento successivo al pensionamento:
In questo caso la destinazione della rendita percepita dipende dalla scelta effettuata dall’iscritto al momento della richiesta della prestazione complementare. Solo nel caso in cui abbia optato per una rendita reversibile la rendita continuerà ad essere erogata, dopo la sua morte, ai soggetti dallo stesso indicati.
Il diritto al trasferimento è consentito a tutti gli iscritti trascorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare. Tale diritto non può essere ostacolato né limitato nel suo esercizio.
Ai sensi della legge n. 199/2025, art. 1, comma 203, dal 1° novembre 2026, se la posizione viene trasferita a una forma pensionistica complementare ad adesione collettiva o a una forma ad adesione individuale (fondo pensione aperto o PIP) si continua a usufruire del contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi collettivi.
Il trasferimento non interrompe l’anzianità di adesione alla previdenza complementare; essa prosegue nella forma pensionistica presso la quale ci si trasferisce.
Le richieste di trasferimento o di riscatto parziale o totale devono essere soddisfatte dal fondo pensione entro un periodo massimo di sei mesi dalla richiesta dell’aderente.
Adesione automatica alla previdenza complementare e destinazione del TFR
L'adesione automatica è il nuovo meccanismo che prevede la destinazione automatica della contribuzione piena (TFR, contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore) alla previdenza complementare. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 204, che modifica l'art. 8 «Finanziamento» del d.lgs. 252/2005), diventerà operativa a partire dal 1° luglio 2026.
Riguarda i lavoratori dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026, con una distinzione fra dipendenti privati di prima assunzione e lavoratori neoassunti ma con una pregressa storia lavorativa come dipendenti privati. Per «prima assunzione» si intende il primo rapporto di lavoro subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026. Restano esclusi il pubblico impiego e i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti. Per i lavoratori non di prima assunzione si veda la risposta alla FAQ "Cosa succede in caso di lavoratore NON di prima assunzione (Riassunto)?".
L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR (il Fondo Cometa, che dal 1° ottobre 2020 raccoglie le adesioni tacite in sostituzione del soppresso FONDINPS, le cui posizioni individuali sono state trasferite a Cometa).
Il lavoratore ha un termine di 60 giorni dalla data di assunzione (e non più 6 mesi come nel vecchio meccanismo di silenzio assenso) per esprimere una scelta esplicita sulla destinazione del proprio TFR. Se non si esprime entro questo lasso di tempo, scatta l'adesione automatica.
A differenza della normativa precedente, l'adesione automatica in assenza di diversa esplicita scelta comporta il versamento della contribuzione piena: il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per intero; il contributo del datore di lavoro nella misura fissata dagli accordi applicabili; il contributo del lavoratore nella misura minima fissata dagli accordi applicabili. Eccezione: il lavoratore ha la facoltà di non versare la contribuzione prevista a suo carico se la sua Retribuzione Annua Lorda (RAL) risulta inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
In assenza di scelta esplicita entro 60 giorni dall'assunzione scatta l'adesione automatica che comporta l'integrale destinazione del TFR. Nei 60 giorni di tempo utili ad effettuare una scelta diversa il lavoratore però può scegliere di destinare una parte di TFR nella misura prevista dagli accordi applicabili. Per lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, in assenza di previsioni della contrattazione applicabile, si può destinare una misura non inferiore al 50%. Il conferimento parziale — compresa la misura minima del 50% per i lavoratori iscritti prima del 29 aprile 1993 — riguarda l'ipotesi di scelta esplicita entro i 60 giorni; in assenza di qualsiasi scelta opera l'adesione automatica con conferimento integrale.
La competenza dei versamenti e la decorrenza dell'adesione automatica scattano dalla data di assunzione. Non si attende più il termine del periodo di ripensamento per far partire i conteggi, come avveniva in passato (ossia dal settimo mese).
I contributi vengono destinati a percorsi o linee di investimento di default. La riforma stabilisce esplicitamente che non si utilizzerà più il comparto garantito come scelta predefinita. I criteri minimi di queste linee d'investimento sono definiti da apposite istruzioni COVIP. Sarà poi possibile cambiare le scelte di investimento come indicato nella lettera di conferma di avvenuta iscrizione automatica comunicata dal fondo pensione di destinazione.
Il lavoratore di prima assunzione come dipendente privato potrà rinunciare all'adesione automatica al fondo collettivo di riferimento scegliendo un qualsiasi fondo pensione o decidendo di lasciare il TFR in azienda/Fondo Tesoreria INPS. In assenza di scelta esplicita, decorsi 60 giorni scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare.
Per il caso del lavoratore non di prima assunzione (ossia chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato) occorre distinguere tra soggetti che dichiarano di avere un'adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione. Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un'adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, scatta l'adesione automatica, salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare già operata, la quota di TFR continua di norma a essere conferita a previdenza complementare; il punto sarà precisato dalle direttive COVIP. Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un'adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale non scatta l'adesione automatica e il TFR resta in azienda/Fondo Tesoreria INPS. Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a tale fondo.
Il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Per il lavoratore che dichiara di non essere un soggetto di prima assunzione come dipendente privato il datore deve anche verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. L'informativa è resa all'atto dell'assunzione, in modo da consentire la scelta nei 60 giorni, e il datore conserva traccia della consegna (v. risposta alla domanda "Come si effettua la scelta della destinazione del TFR entro 60 giorni dall'assunzione?").
Unitamente all'informativa obbligatoria, il datore deve consegnare la modulistica per la destinazione del TFR (il nuovo modulo definito con decreto interministeriale Lavoro-MEF, che aggiorna l'attuale modello «TFR2»; il decreto è in corso di emanazione) della cui compilazione dovrà tenere traccia, rilasciandone una copia controfirmata al lavoratore. Se tale modulistica non è compilata entro 60 giorni dall'assunzione scatta l'adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione e per i riassunti con fondo pensione alimentato in precedenza con TFR totale o parziale. Nelle more della disponibilità del nuovo modulo, e in via transitoria, la scelta può essere fatta per iscritto in forma libera.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni utili ad effettuare una scelta diversa. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data. Il recupero riguarda il TFR e i contributi maturati nel periodo; la valorizzazione delle quote decorre dall'effettivo versamento al fondo.
Il fondo pensione collettivo di destinazione comunica l'avvenuta iscrizione automatica precisando le linee di investimento di default e le modifiche effettuabili, indicando anche la documentazione informativa essenziale resa disponibile sul sito web, utile ad avere consapevolezza dei diritti connessi alla partecipazione alla previdenza complementare.
L'adesione automatica è prevista da normativa primaria decorsi 60 giorni dalla data di assunzione in assenza di scelta esplicita, pertanto decorso questo termine, in assenza di scelta esplicita differente, l'adesione automatica deve perfezionarsi a prescindere dalla durata del periodo di prova. In caso di cessazione del rapporto durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l'adesione automatica non si considera perfezionata.
L'adesione automatica può operare anche nei rapporti a tempo determinato, ma solo se il rapporto ha durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall'assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta; nei rapporti di durata inferiore l'automatismo non si perfeziona. Resta ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.
La riforma è recata dall'art. 1, commi 201-205, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026); in particolare il comma 204 modifica l'art. 8 («Finanziamento») del d.lgs. 252/2005, introducendo i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis (quest'ultimo riferito ai lavoratori non di prima assunzione).. Per la piena operatività si attende il completamento di tre tasselli istituzionali: Istruzioni COVIP (per definire i requisiti minimi delle linee di investimento di default e il superamento del comparto garantito); Direttive COVIP sull'adesione automatica (per chiarire le casistiche complesse, il concetto di prima assunzione e le regole per i lavoratori riassunti); Decreto Interministeriale (Lavoro/MEF) per il rilascio del nuovo Modulo TFR2, diviso in Sezione 1 (Prima assunzione) e Sezione 2 (Successive assunzioni e TFR parziale).
Caratteristica | Meccanismo Attuale (fino al 30/06/2026) | Nuovo Meccanismo (dal 01/07/2026) |
Tempo di scelta | 6 mesi | 60 giorni |
Oggetto del versamento | Solo TFR (adesione tacita standard) | Contribuzione piena (TFR + Datore + Lavoratore) |
Decorrenza economica | Dal 7° mese in poi | Dalla data di assunzione |
Comparto di Default | Comparto Garantito | Linea coerente con il profilo/età |
Fondo Tesoreria INPS | Regolato dalla L. 296/2006 | Modificato dalla L. Bilancio 2026 ) |
Ad ogni nuova assunzione successiva al 1° luglio 2026, il datore di lavoro è obbligato a darti tutte le informazioni sulla normativa e gli accordi sindacali esistenti in merito alla previdenza complementare e deve chiederti alcune informazioni necessarie a gestire correttamente la tua posizione. Le informazioni necessarie che devi dare al tuo datore di lavoro riguardano la tua situazione lavorativa, ovvero se sei un lavoratore assunto per la prima volta, oppure se hai avuto altri contratti lavorativi precedenti come lavoratore dipendente, e in quest'ultimo caso, se hai o meno un fondo di previdenza alimentato da TFR attivo (cioè, non riscattato).
Queste informazioni minime, da rendere in forma scritta al tuo datore di lavoro, gli consentiranno di capire se per te scatta l'adesione automatica in caso di silenzio sulla scelta di destinazione del tuo TFR e di gestire correttamente tutti gli adempimenti successivi.
Nelle more della disponibilità del nuovo modulo «TFR3» definito con decreto interministeriale Lavoro-MEF, puoi usare questo fac-simile, che oltre alle informazioni necessarie da rendere al tuo datore, ti consente anche di scegliere come devolvere il tuo TFR, compilando la sezione che corrisponde alla tua situazione.
Anche in questo caso opera l’adesione automatica al nuovo fondo collettivo di riferimento, fermo restando che il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica nei 60 giorni e versare il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare di sua scelta in modo esplicito. Se invece il lavoratore chiede il riscatto integrale al fondo pensione in cui era precedentemente iscritto, il Tfr resta in azienda (o presso il fondo di tesoreria Inps a seconda delle dimensioni dell'organico aziendale), salvo scelta esplicita diversa a favore della previdenza complementare e non scatta l'adesione automatica.
Analogamente si procede in caso di cambio di contratto collettivo applicato in azienda con perdita dei requisiti di iscrizione al precedente fondo di previdenza complementare negoziale.
