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  • Con la circolare INPS 20 maggio 2026, n. 58, l’INPS fornisce indicazioni in merito ai requisiti di accesso all’Assegno di Inclusione (ADI), alle modalità di presentazione della domanda, alle modalità di fruizione e alla durata della misura, nonché in relazione al sistema dei controlli e a quello sanzionatorio, per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione). In particolare, si tratta di cittadine e cittadini stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, di violenza domestica o di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

  • La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14851 del 18 maggio 2026 in materia di protezione internazionale, ha stabilito che la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti. Il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti.

  • Con il messaggio 1808 del 29 maggio 2026 l’INPS fornisce chiarimenti in ordine alla nuova classificazione delle professioni adottata dall’ISTAT per l’individuazione delle attività lavorative cosiddette gravose, il cui svolgimento consente l’accesso all’APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, con disapplicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

  • Con il messaggio 1791 del 28 maggio 2026 l’INPS fornisce nuove indicazioni ai fini della concessione e del ripristino della prestazione economica respinta, revocata o sospesa. Nello specifico, vengono fornite informazioni per il ripristino della domanda di prestazione d’invalidità civile, cecità e sordità nei casi di requisiti socio-economici perfezionati successivamente alla reiezione, alla revoca o alla sospensione della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità.

  • Pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale dell’INPS, che fornisce le informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo gennaio 2025-marzo 2026. Nel primo trimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono 6.005.876 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2026, per un totale di 9.473.036 figli.

  • L’INPS comunica che il servizio di video guida personalizzata e interattiva, rivolto ai genitori che non hanno percepito l’Assegno unico e universale (AUU) a causa del blocco della domanda nello stato “In evidenza al cittadino” o per problemi connessi alla verifica dell’IBAN, viene esteso anche nei casi in cui non sia stato possibile disporre il pagamento dell’Assegno con la modalità di “bonifico domiciliato”. La video guida informa i genitori sulle cause del blocco del pagamento e fornisce indicazioni operative per accedere alla propria domanda di AUU e modificare in autonomia la modalità di pagamento per percepire l’assegno spettante, nel rispetto del divieto di pagamento in contanti per importi superiori a 1.000 euro.

  • Con la sentenza n. 70 del 7 maggio la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole e in contrasto con il principio d’eguaglianza richiedere, per risultare assegnatari di un alloggio di edilizia sovvenzionata, la residenza pregressa e protratta nel territorio regionale. Secondo la Corte, il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale pone un ostacolo al soddisfacimento del fondamentale diritto all’abitazione, che deve essere garantito tenendo conto della situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento, in quanto incapace di offrire una prospettiva di radicamento. 

  • La Corte di Giustizia UE nella causa C-747/22, nell’ambito del rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo (Italia), con ordinanza del 15 novembre 2022,  ha stabilito che escludere dal reddito di cittadinanza i “beneficiari della protezione internazionale”  per mancanza del requisito di residenza di dieci anni “costituisce una discriminazione indiretta” che è “in linea di principio, vietata”. Secondo a Corte il Reddito di Cittadinanza costituisce, al contempo, una misura di accesso all’occupazione, soggetta al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali, e una prestazione sociale essenziale, sotto forma di reddito minimo, anch’essa soggetta a questo stesso principio. 

  • Con la sentenza n. 63 del 30 aprile 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, in materia ius sanguinis, aventi ad oggetto l’articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», che ha introdotto l’articolo 3-bis nella legge numero 91 del 1992. Secondo la Corte, la norma censurata realizza un bilanciamento non irragionevole fra il principio di effettività della cittadinanza e il principio di affidamento nella sicurezza giuridica, considerato che essa non incide su posizioni consolidate, cioè sullo status e sui diritti di chi è già stato riconosciuto come cittadino italiano, e neanche sulla posizione di chi ha presentato la domanda o ha ricevuto l’appuntamento

  • L’INPS ha pubblicato la circolare 21 aprile 2026, n. 47 con la quale sono indicati gli importi 2026 di riferimento per il calcolo delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per le diverse categorie di lavoratori dipendenti, agricoli, domestici e autonomi.