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Contrasto allo sfruttamento lavorativo: pubblicati gli inviti per la realizzazione del Progetto “INLAV 2 – INtegrazione LAVoro Lombardia”

Si informa che è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 79 del 19 giugno 2026 con il quale è stato adottato l’Invito a presentare una proposta progettuale per la realizzazione del progetto “INLAV 2 – INtegrazione LAVoro Lombardia”, rivolto alla Regione Lombardia, per un ammontare complessivo pari a 2 milioni di euro, a valere sul fondo FSE+ - Priorità 1 “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà” - Obiettivo specifico ESO4.9 - Interventi per l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27.

Obiettivo dell’intervento è rafforzare e sviluppare, tramite l’apporto delle risorse del FSE+, misure di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al fenomeno del caporalato. Vai alla pagina web dedicata.

Inoltre, si informa che è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 80 del 19 giugno 2026 con il quale è stato adottato l’Invito a presentare proposta progettuale per la realizzazione del progetto “INLAV 2 – INtegrazione LAVoro Lombardia”, rivolto alla Regione Lombardia, per un ammontare complessivo pari a € 1.651.336,69, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione, Misura di attuazione 2.d Ambito di applicazione 2.h), Intervento 2.f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato.

Obiettivo dell’intervento è rafforzare e sviluppare, tramite l’apporto delle risorse del FAMI, misure di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al fenomeno del caporalato. Vai alla pagina web dedicata.

In sintesi, le misure finanziate sono rivolte a promuovere l’emersione del lavoro sommerso e l’inclusione socio-lavorativa dei Cittadini di paesi terzi, coerentemente con le Linee guida nazionali in materia.

Alla luce dei risultati raggiunti nell’ambito del progetto “INLAV”, finanziato a valere sul POC Inclusione 2014-20, l’intervento dovrà dare continuità a quanto già realizzato per promuovere e qualificare le misure messe in campo dalla Regione Lombardia per l’emersione del lavoro sommerso e per l’inclusione socio-lavorativa dei Cittadini di paesi terzi.

Le attività progettuali (fatta salva ogni diversa e successiva comunicazione) dovranno avere una durata non superiore a 2 anni dall’avvio delle attività e non oltre il 31 dicembre 2028. L’Organismo intermedio potrà valutare, nel corso dell’attuazione del progetto, la possibilità di prorogare la durata delle attività.

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