Registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati

La competenza del Ministero in materia

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione cura la tenuta del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

Ai sensi dell'art.42 del testo Unico sull'Immigrazione, "lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

  • le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente operanti nella Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389 e successive modificazioni e integrazioni;
  • la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana; in particolare, riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
  • la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali e della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
  • la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro, di cui all'art. 42, comma 2, per l'impiego, all'interno delle proprie strutture, di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni in qualità di mediatori interculturali, al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
  • l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi, degli uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione".

Il Registro rappresenta uno strumento di attestazione del grado di solidità organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell'integrazione sociale degli stranieri. Il registro è attivo dal novembre 1999 ed è articolato in due sezioni: nella prima sezione, sono iscritti enti ed associazioni, che svolgono attività a favore dell'integrazionesociale degli stranieri (art. 42 T.U.I.); nella seconda sezione, sono iscritti enti e associazioni, che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale (art. 18 T.U.I.).