Fondo povertà

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione

Con D.L. 4/2019 è stato istituito il Reddito di cittadinanza, strumento di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà che ai sensi dell’art. 1 costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale.

A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019 viene istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza (finanziato a decorrere dal 2022 con 8.784,9 milioni di euro e incrementato di 1.065,3 milioni di euro per lo stesso anno con L. 234/2021), destinato al finanziamento del sostegno economico in favore dei beneficiari della misura. In questo fondo confluisce una parte delle risorse del Fondo Povertà, precedentemente usate per finanziare l’erogazione del sostegno economico REI. 

Il Fondo povertà, invece, viene utilizzato per il finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza  nel percorso verso l’autonomia, definiti attraverso la sottoscrizione di Patti per l’inclusione sociale, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. 

Le risorse complessivamente afferenti al Fondo Povertà nel triennio 2018-2020 sono state pari a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e 587 milioni di euro nel 2020 e sono state destinate alle seguenti finalità:

  • somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell’articolo 12, comma 12;
  • somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del D.lgs. n. 147 del 2017;
  • somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'art. 1, comma 250, della Legge n. 205 del 2017.
Tali somme sono state ripartite sui territori secondo i criteri individuati nel primo Piano triennale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2018-2020) approvato il 10 maggio 2018 dalla Conferenza Unificata. 
Riparto delle risorse

Il secondo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2021-2023) è stato approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, nell'ambito del nuovo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, che contiene al suo interno anche il Piano sociale nazionale 2021-2023. Quest'ultimo individua le priorità collegate al Fondo Nazionale Politiche Sociali e alla sua programmazione, distinguendo tra azioni di sistema più ampie e interventi rivolti alle persone di minore età. 

Le risorse afferenti al Fondo Povertà sono pari complessivamente a 619.000.000 euro per il 2021, 552.094.934 euro per il 2022 e 439.000.000 euro per il 2023, tenuto conto delle risorse destinate agli ambiti territoriali per il Contributo relativo alle assunzioni degli assistenti sociali

Le risorse di cui sopra, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle seguenti finalità:

FinalitàRisorse (in milioni di euro)

202120222023
Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell’articolo 12, comma 12 

di cui destinate al pronto intervento sociale
594



20
527



20
414



20
Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017

di cui destinate all'Housing first
di cui destinate ai servizi di posta e per residenza virtuale
di cui destinate al pronto intervento sociale
20


5
2,5
2,5
20


5
2,5
2,5
20


5
2,5
2,5
Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia, di cui all’articolo 1, comma 335, della legge n. 178 del 2020   
5
55
Totale619
552
439


Decreto di riparto del Fondo Povertà 2021/2023 e di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (D.I. del 30 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 24 gennaio 2022)

Come utilizzare le risorse

PAL - Piani di Attuazione Locale

Modelli di atto programmatorio messi a disposizione dei territori per agevolare la programmazione degli interventi degli Ambiti territoriali a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP), e principalmente gli interventi per l’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza 

Beneficiari degli interventi - Quota Servizi del Fondo Povertà 2018-2020 e 2021-2023

Le note prot. 15471 del 14 novembre 2023 e 1033 del 19 gennaio 2024 forniscono agli Ambiti territoriali sociali le indicazioni in ordine alla platea dei beneficiari degli interventi finanziabili a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà.
Eventuali specifiche indicazioni saranno declinate dalle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà che seguiranno all’adozione del Nuovo Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.

FAQ
  • FAQ sull'utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà
  • FAQ sull'utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà - Linee Guida annualità 2019

Tutte le comunicazioni e le richieste di chiarimenti inerenti il Fondo povertà devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: fondopoverta@lavoro.gov.it.
Per quanto concerne problemi tecnici relativi alla piattaforma Multifondo, si prega di scrivere all’Help Desk al seguente indirizzo mail: fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it.

Monitoraggio dei dati economico-finanziari

Dal 25 marzo 2024 ed entro il 22 aprile 2024 ciascun Ambito Territoriale Sociale, secondo le indicazioni fornite con Nota prot. n. 5737 del 25 marzo 2024, dovrà inserire a sistema i dati relativi al monitoraggio della spesa al 31 dicembre 2023 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.

Si invitano gli ATS a rispettare il termine previsto per le richieste di rettifica dei dati inseriti nella precedente rilevazione (12 aprile 2024).

Per quanto concerne le modalità operative di inserimento dei dati economico-finanziari in Piattaforma Multifondo si rinvia ai seguenti Manuali.

Potenziamento Servizi Sociali

La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. 

In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. 

Per saperne di più, vai alla pagina Potenziamento servizi.

Monitoraggio e programmazione dei servizi e degli interventi sociali

Per favorire il monitoraggio e la programmazione dei servizi e degli interventi sociali è stata sviluppata una specifica "Dashboard" riservata ai responsabili dell'attuazione delle misure di contrasto alla povertà negli enti territoriali

Questo pannello di monitoraggio attualmente riferito al Reddito di cittadinanza contiene gli indicatori chiave sulle caratteristiche delle famiglie del territorio per programmare e pianificare i servizi. Tali indicatori sono disponibili per i diversi livelli territoriali di governo della misura: le Regioni, gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e i Comuni.

Nella Nota 6658 del 22 maggio 2023 vengono fornite le indicazioni operative al fine di dare inizio alla procedura di accreditamento degli operatori titolati ad accedere.